meno male che la teocrazia è un affare estraneo alla cultura europea e occidentale
meno male che la Costituzione sancisce la separazione fra stato e chiesa
meno male che la nostra è una cultura superiore
perchè altrimenti penserei che siamo un paese governato da feccia cattolica che maschera le proprie idee che mirano all'ottenimento del potere dietro a una ideologia religiosa ipocrita
oppure che continuiamo a dare retta a gentaglia che crede di vivere ancora nel medioevo
il prossimo passo è quello abbastanza inutile in verità perchè di fatto è già così di restituire il potere temporale alla chiesa
l'aborto è criminale il feto è una persona
allora estendiamo tutto ancora più a fondo e BASTA SEGHE e BASTA POMPINI
difendiamo la dignità dei milioni di spermatozoi che quotidianamente vanno a finire giù per il cesso o giù per qualche compiacente gola
e per la gioia di tutti adesso vi beccate pure il testo della centonovantaquattro
Legge numero 194 del 22 maggio 1978
«Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza»
Articolo 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la
vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza,
di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi
socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo
aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
Articolo 2
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975,
n. 405 (2), fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge,
assistono la donna in stato di gravidanza:
- informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione
statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali
concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
- informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
- attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o
alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi,
quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i
quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
- contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni
possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della
collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di
associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità
difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica,
nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per
conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione
responsabile è consentita anche ai minori.
Articolo 3
Anche per l’adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla
presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all’articolo 5
della legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), è aumentato con uno
stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni
in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell’onere di lire 50 miliardi relativo all’esercizio
finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio.
Articolo 4
Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi
novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la
prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero
un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o
al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o
familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a
previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un
consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a),
della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una struttura
socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua
fiducia (2/cost).
Articolo 5
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover
garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni
caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della
gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o
sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la
donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona
indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi
proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla
interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i
suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno
intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti
necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie
gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della
libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del
concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della
riservatezza della donna e della persona indicata come padre del
concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra,
le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della
gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi
di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le
strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di
condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia
immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale
certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi
autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene
riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del
consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia,
di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza
sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia
di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di
gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette
giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per
ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento
rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi
autorizzate (2/cost).
Articolo 6
L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
- quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi
a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un
grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Articolo 7
I processi patologici che configurino i casi previsti
dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi
l’intervento, che ne certifica l’esistenza. Il medico può avvalersi
della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la
documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al
direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi
immediatamente.
Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per
imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere
praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma
precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8. In questi
casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto,
l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di
cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento
deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Articolo 8
L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del
servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli
indicati nell’articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 (3),
il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali
pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all’articolo 1,
penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (3), e le
istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817 (3), ed al
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre
che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l’interruzione della gravidanza può essere
praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite
di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi
ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto
limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli
interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:
- la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza
che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi
operatori eseguiti nell’anno precedente presso la stessa casa di cura;
- la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi
di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di
degenza che nell’anno precedente si sono avuti in relazione alle
convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai punti 1) e 2)
dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le
case di cura (4).
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale
attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli
interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter
essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie
locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati,
funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell’articolo 5
e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna
ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo
per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il
ricovero.
Articolo 9
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie
non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7
ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi
obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione
dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso
di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al
direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della
presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall’assunzione
presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione
della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti
previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni.
L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di
fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al
medico provinciale.
L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente
le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività
specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione
della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente
all’intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono
tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure
previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di
interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste
dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce
l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal
personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data
la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è
indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato,
se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per
l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di
fuori dei casi di cui al comma precedente.
Articolo 10
L’accertamento, l’intervento, la cura e la eventuale degenza
relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste
dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui
all’articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite
alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 (3/a). Sono a carico
della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze
necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto,
riguardanti le donne che non hanno diritto all’assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti
commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo
comma dell’articolo 5 e dal primo comma dell’articolo 7 da medici
dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell’ambito di
strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli
enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario
nazionale.
Articolo 11
L’ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei
quali l’intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico
provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il
medico che lo ha eseguito dà notizia dell’intervento stesso e della
documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione
dell’identità della donna. Le lettere b) e f) dell’articolo 103 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265 (4), sono abrogate.
Articolo 12
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le
procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la
donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della
gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la
potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi
siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle
persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate,
rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il
consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia,
espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro
sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice
tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della
sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli,
può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere
la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un
grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni,
indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e
senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni
che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione
costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se
necessario, il ricovero. Ai fini dell’interruzione della gravidanza
dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto
anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso
di chi esercita la potestà o la tutela (2/cost).
Articolo 13
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta
di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei
personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia
legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o
dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta
presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il
medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di
sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione
contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza,
sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e
specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se
espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli
interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della
relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del
giudice tutelare ha gli effetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 8.
Articolo 14
Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto
a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione
delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi,
che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità
personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui
quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico
che esegue l’interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i
ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
Articolo 15
Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti
ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed
esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente
e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della
gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più
rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno
rischiose per l’interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono
inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale
sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad
approfondire le questioni relative all’educazione sessuale, al decorso
della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche
per l’interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto
disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale
d’aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e
regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti
nel territorio regionale.
Articolo 16
Entro il mese di febbraio, a partire dall’anno successivo a
quello dell’entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della
sanità presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge
stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della
prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni
necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di
questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il
Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di
specifica competenza del suo Dicastero.
Articolo 17
Chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della
gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque
cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena
prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi
previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione
delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
Articolo 18
Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il
consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o
minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a
chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a
provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se
da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti
dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la
reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale
gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione
personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai
commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni
diciotto.
Articolo 19
Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza
senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è
punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la
multa fino a lire centomila. Se l’interruzione volontaria della
gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle
lettere a) e b) dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle
modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione
sino a sei mesi. Quando l’interruzione volontaria della gravidanza
avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei
casi o senza l’osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e
13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai
commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se
dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si
applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione
personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se
la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene
stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione
della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
Articolo 20
Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura
l’interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è
commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi
dell’articolo 9.
Articolo 21
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del
codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione
o di ufficio, rivela l’identità - o comunque divulga notizie idonee a
rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi
previsti dalla presente legge, è punito a norma dell’articolo 622 del
codice penale.
Articolo 22
Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì
abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma
dell’articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di
aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima
dell’entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che
sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.
fieramente
incontrovertibilmente
assolutamente
A FAVORE DELLA SCELTA
o pro-choice come direbbero gli anglofonia poi per altre considerazioni