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kemoSabe
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Time is Over
7 giugno 2008
Basta
non più kemoSabe sul Cannocchiale.
Era nell'aria (veramente pochi post da un pezzo in qua) ma il blog CHIUDE.
Motivazioni? Boh, poca voglia di essere presente continuativamente e voglia di trovare qualcosa di diverso.
Grazie a tutti quelli che son passati di qui (tutti gli Approssimativi, ma anche tutti gli ospiti).

Questo blog si autodistruggerà in una decina di giorni.

PS raccolgo tutto il materiale che ho scritto perchè ci sono affezionato, se ho voglia/tempo mi prendo anche tutti i commenti.

A presto, su altri lidi!

Una citazione finale:
"Di solito si dice che tutto è bene quel che finisce bene. Per come la vedo io, tutto è bene quel che finisce. Punto." - Paperinik



permalink | inviato da kemoSabe il 7/6/2008 alle 13:46 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa
Fermo Gambero!
21 marzo 2008
in rispetto ai principi fondativi del movimento anarchico inerzialista
questo blog
e il suo autore di presequenza
resteranno fermi almeno fino alle elezioni

per qualsiasi insulto comunque i commenti possono essere postati e il titolare del blog si impegna comunque a leggere e commentare

a presto



permalink | inviato da kemoSabe il 21/3/2008 alle 12:25 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa
fratelli coen = garanzia di qualità
4 marzo 2008


dolente spietato cattivo desolante senza speranze sanguinario poetico



permalink | inviato da kemoSabe il 4/3/2008 alle 12:40 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa
weedeater
14 febbraio 2008



permalink | inviato da kemoSabe il 14/2/2008 alle 21:24 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (5) | Versione per la stampa
Short Shot Due
10 febbraio 2008
Ogni mattina la riuscivo a vedere, la ragazza-della-porta-accanto. Se ne stava per un attimo imbambolata davanti al portoncino marrone, con la chiave in mano, mezza infilata nella toppa. Pochi secondi come se, in quell'attimo, riuscisse a far mente locale su cosa avrebbe dovuto fare durante tutta la giornata, sul lavoro che la aspettava (ancora quelle maledette fatture ma smetteranno mai di crearmi dei problemi), sulla casa da accudire (la spesa si si devo fare la spesa comprare uovalatteburropastaqualcosadabere), sugli impegni presi (ore 18 passare a ritirare i libri ordinati ore 19 aperitivo con le amiche poi di nuovo a casa chissà cosa posso fare a cena), su quello che avrebbe dovuto mettere nella borsa (fazzoletti ok chiavi di macchina ok lista della spesa direi ok).
Tutte, o almeno le mattine che la incontravo per le scale, il solito rito: secondi spesi a pensare, due giri di chiave, buongiorno come va stamani eh al solito il lunedì proprio non lo reggo.
Nulla di diverso dalle solite chiacchere.
La ragazza-della-porta-accanto era incredibilmente carina. Non bella, non di quelle  ragazze e donne che fanno girare la testa di chi le incontra, ma la ragazza-della-porta-accanto aveva una bellezza tutta sua fatta di gesti e di atteggiamenti, di bisbigli davanti al portone, di suonerie strambe, di capelli corti e portati legati con le mollette colorate.
Quella mattina ci incontrammo sul pianerottolo di casa sua, la ragazza-della-porta-accanto stava uscendo io stavo uscendo e ci infilammo di corsa dentro l'ascensore , entrambi affrettati. Uno sguardo, le mani che corrono verso il pulsante "PianoTerra" e che si sfiorano.
Una scossa.
Il suo braccio intorno al mio fianco, le mie mani sulla sua nuca e le labbra che si avvicinano piano, un bacio fatto di labbra lingue saliva e passione. E tutta la vita che si fa avanti. Prima la passione che brucia e che esclude tutto il resto del mondo che comunque è destinato ad entrare nel nostro privato. I casini i guai e le complicazioni che si ci incontrano. Sua madre che non approva, la convivenza problematica, ma anche i bellissimi ed intensi momenti in cui di due eravamo uno, i figli, i tradimenti, le vite che proseguono parallele senza incontrarsi per tanti anni, poi il ritrovarsi, il chiarirsi, la vecchiaia condivisa insieme in una casetta ai limiti del bosco.
Ding! Apro gli occhi, ding!, pianoterra, la guardo e la ragazza-della-porta-accanto è sempre lì, nel suo angolino, con la borsa a tracolla e le calze a righe e i capelli con le mollette e con il solito sorriso accennato.
Siamo arrivati ci vediamo buona giornata buon lavoro.
Chissà cosa avremmo potuto essere insieme.



permalink | inviato da kemoSabe il 10/2/2008 alle 12:39 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (15) | Versione per la stampa
asbestosdeath
2 febbraio 2008
il buon kemo fa pure il recensore altrove
Asbestosdeath - Dejection/Unclean su Debaser



permalink | inviato da kemoSabe il 2/2/2008 alle 11:41 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa
marylin ratzinger
20 gennaio 2008
We're all stars now in the popeshow



permalink | inviato da kemoSabe il 20/1/2008 alle 18:46 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa
Stand by U
8 gennaio 2008
non è che io sono contrario alla costruzione di moschee
...
sono proprio a favore dell'espropriazione di tutte le chiese
(bè, quelle di nuova costruzione possono pure essere abbattute tanto che sono antiestetiche)

non mi da fastidio in senso assoluto che qualcuno creda in qualcosa di irrazionale non mi arreca nesun danno il fatto che ci siano credenti in questa o quella religione

ma mi si pongono davanti agli occhi due ordini di problemi
il primo è squisitamente logico e riguarda il fatto che esista o meno una differenza di fondo fra credere che un tizio sia morto e resuscitato o che una boccetta di sangue ogni anno si rianimi o che delle statuette piangano sangue o un suo surrogato e il fatto che altre persone credano che un amuleto scacci gli spiriti maligni o che si possa leggere il futuro nelle carte da briscola
mi si dirà
E' la Tradizione Millenaria
vabbè vuol dire che fra 2000 anni i nostri pronipoti invece che cattolici o islamici saranno devoti a San Othelma o come cazzo si chiama

il mio secondo problema è più pratico ho affermato qualche riga più su che l'esistenza di credenti non mi tange buon per loro che hanno qualcosa in cui rifugiarsi e a cui dare la colpa se le cose vanno male
però
non devono venire a rompere il cazzo a me
con le loro paranoie medievali
con la mentalità da cavernicolo
perchè di questo si tratta quando si vuol negare la libertà di scelta di cui parlavo nel post qui sotto e che abbraccia anche altri casi
eutanasia ricerca sulle staminali aborto coppie di fatto omosessualità
IO VOGLIO POTER SCEGLIERE
che poi personalmente possa essere d'accordo o meno con quello che elenco non è importante
(davanti a tragedie che coinvolgono l'eutanasia o l'aborto io non saprei come mi comporterei) non è il punto centrale
il fatto è che al centro c'è l'individuo
che pensa e che deve avere la possibilità di percorrere la sua strada liberamente con la sola limitazione di non ledere l'altrui libertà



permalink | inviato da kemoSabe il 8/1/2008 alle 16:50 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa
CentoNovantaQuattro
2 gennaio 2008
meno male che la teocrazia è un affare estraneo alla cultura europea e occidentale
meno male che la Costituzione sancisce la separazione fra stato e chiesa
meno male che la nostra è una cultura superiore

perchè altrimenti penserei che siamo un paese governato da feccia cattolica che maschera le proprie idee che mirano all'ottenimento del potere dietro a una ideologia religiosa ipocrita
oppure che continuiamo a dare retta a gentaglia che crede di vivere ancora nel medioevo
il prossimo passo è quello abbastanza inutile in verità perchè di fatto è già così di restituire il potere temporale alla chiesa

l'aborto è criminale il feto è una persona
allora estendiamo tutto ancora più a fondo e BASTA SEGHE e BASTA POMPINI
difendiamo la dignità dei milioni di spermatozoi che quotidianamente vanno a finire giù per il cesso o giù per qualche compiacente gola

e per la gioia di tutti adesso vi beccate pure il testo della centonovantaquattro

Legge numero 194 del 22 maggio 1978

«Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza»

Articolo 1

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Articolo 2

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:

  1. informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
  2. informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
  3. attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
  4. contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza.

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Articolo 3

Anche per l’adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

Alla copertura dell’onere di lire 50 miliardi relativo all’esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 4

Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia (2/cost).

Articolo 5

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate (2/cost).

Articolo 6

L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

  1. quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  2. quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Articolo 7

I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente.

Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Articolo 8

L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell’articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 (3), il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all’articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (3), e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817 (3), ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

Nei primi novanta giorni l’interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

  1. la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell’anno precedente presso la stessa casa di cura;
  2. la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell’anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura (4).

Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell’articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.

Articolo 9

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni. L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Articolo 10

L’accertamento, l’intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all’articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 (3/a). Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all’assistenza mutualistica.

Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 5 e dal primo comma dell’articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell’ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

Articolo 11

L’ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l’intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell’intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell’identità della donna. Le lettere b) e f) dell’articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (4), sono abrogate.

Articolo 12

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela (2/cost).

Articolo 13

Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.

Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 8.

Articolo 14

Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l’interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

Articolo 15

Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all’educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l’interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d’aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

Articolo 16

Entro il mese di febbraio, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

Articolo 17

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Articolo 18

Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Articolo 19

Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l’osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Articolo 20

Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l’interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell’articolo 9.

Articolo 21

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale.

Articolo 22

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell’articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell’entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

fieramente
incontrovertibilmente
assolutamente
A FAVORE DELLA SCELTA
o pro-choice come direbbero gli anglofoni

a poi per altre considerazioni



permalink | inviato da kemoSabe il 2/1/2008 alle 21:40 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa
Buon Solstizio di Inverno!
21 dicembre 2007
21 dicembre Solstizio di Inverno


il Solstizio di Inverno rappresenta la Festa della Rinascita
da oggi le giornate ricominciano ad allungarsi a discapito delle ore di buio





permalink | inviato da kemoSabe il 21/12/2007 alle 0:1 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa
CD: Wolves in The Throne Room
20 dicembre 2007
visto che mi sento abbastanza male maledetto mal di gola mi rimetto a recensire qualcosa
questa volta tocca ai
Wolves in The Throne Room
che oltre a un nome fantastico hanno rilasciato un disco Two Hunters veramente bello
black - folk metal
un devastante mix di ferocia black e scenari ambientali
ferocia e rabbia rallentate sfocate chitarre effettate sintetizzatori che esplodono dalla prima traccia atmosferica fino nelle successive tre traccie di violenza sonica da black metal pure addolcito in parte dai cori femminili
la sensazione ascoltando Two Hunters è quella di trovarsi davanti ad una violenza urgente ed emergente che non lascia scampo alle nostre orecchie aiutata anche dal fatto che non esiste struttura metrica musicale non esisteono ritornelli solo un accenno di melodie ripetute all'infinito a fare da tappeto al canone Black
filosoficamente siamo vicini al neo paganesimo i Wolves raccontano che sono autoisolati dal mondo e vivono a stretto contatto cone foreste nordamericane e al rifiuto di ogni ideologia cattolica e religiosa

veramente un ulteriore ottimo colpo dalla Southern Lord etichetta americana che si impone come la frontiera della musica estrema mondiale





permalink | inviato da kemoSabe il 20/12/2007 alle 12:3 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (6) | Versione per la stampa
feel sick
20 dicembre 2007



permalink | inviato da kemoSabe il 20/12/2007 alle 11:26 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa
Freedom of Speech
9 dicembre 2007
mi chiedo
perchè tutte le volte una delle poche personalità pubbliche che ha il mio stesso senso dell'umorismo
viene cacciato a calci in culo dalla TV


ma tanto si sa che è così
che cazzo lo rinvitate a fare televisione???



permalink | inviato da kemoSabe il 9/12/2007 alle 18:41 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (17) | Versione per la stampa
I Briganti
19 novembre 2007
avevo scritto qualche mese fa una mia parte di distruzione cercando di individuare chi o cosa è talmente altro da me da poterlo considerare avversario
http://kemosabe.ilcannocchiale.it/post/1514356.html
quello che è il passo successivo nella mia idea è quello di muoversi cercare non necessariamente riuscendoci di trovare una dimensione pratica in cui esprimere la propria teoria confrontarsi scambiare conoscere e conoscersi per creare qualcosa che possa essere nostro condiviso e collettivo
per questo insieme a altri amici è nata l'idea di fondare una associazione che si occuperà di costruire una rete di relazioni sociali fra simili nella quale scambiare informazioni e poterci conoscere
una rete sociale si un social network lo possiamo propio chiamare anche così
una associazione una rete in fieri che si basa su pochi ideali ma chiari che non si prefigge di raggiungere un'utopia ma che lavora per arrivarci un reticolo di relazioni che funziona diversamente per quanto sia possibile dal sistema capitalistico (post)fordista che non si regge sul profitto ma proprio sulla stessa socialità e tutto quello che ne segue
qui sotto metto alcuni estratti dall'atto costitutivo e dallo statuto
la mia speranza è (anche) qua dentro

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
I presenti deliberano che l'associazione venga denominata Associazione Libertaria “I Briganti”

[...]

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia, antifascismo, libertarismo, autoorganizzazione e autonomia.
L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la sua struttura è radicalmente democratica e l'Assemblea è pienamente sovrana.
Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato e dei dei principi generali dell'ordinamento.

L'associazione ha le seguenti finalità:
1 – Promuovere una Cultura Territoriale, legata alle esperienze sociali, storiche ed artistiche della zona.
2 – Promuovere Eventi Culturali in ogni ambito: musicale, figurativo, letterario, informativo, divulgativo, ecc...
3 – Realizzare una Rete Sociale di scambio di conoscenze e esperienze per creare una rete di informazioni e di risorse collettiva e condivisa.
4 – Promuovere una Cultura Libertaria, formata sulla memoria storica delle esperienze del passato, orientata all'analisi del contemporaneo attraverso la riaffermazione di un'identità autonoma e autorganizzata.
5- Rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.




permalink | inviato da kemoSabe il 19/11/2007 alle 23:26 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (10) | Versione per la stampa
Libertarismo
19 novembre 2007
Cito da wikipedia, che ha una pagina molto stringata ma abbastanza chiara sul tema in oggetto.

Le parole libertarismo e libertario furono usate nei secoli scorsi da filosofi e politici che provenivano da differenti formazioni culturali quindi tali termini attualmente indicano movimenti culturali e politici che pur definendosi libertari sono in contrapposizione tra loro. Filosofi e politici definiti libertari sono quindi in diverse tradizioni culturali ossia quelle del liberalismo, socialismo, comunismo e anarchismo: quest'ultimo movimento politico-sociale ha poi adottato il termine libertarismo appunto per autodefinirsi.
Gli anarchici di tradizione socialista usano il termine libertario per descrivere se stessi e le loro idee sin dal 1850. "Le Libertaire, Journal du Mouvement sociale", per esempio, fu pubblicato a New York dal 1858 al 1861 dal rivoluzionario anarcocomunista Joseph Dejacque. L'uso della definizione comunismo libertario, inoltre, è da datarsi al novembre del 1880, quando venne adottata da un congresso anarchico francese.
L'uso del termine "libertario" da parte degli anarchici divenne più popolare dal 1890 in poi, dopo che si cominciò ad usarlo in Francia nel tentativo di ostacolare leggi antianarchiche e per evitare le associazioni negative della parola "anarchia" nella mente popolare (per esempio Sebastien FaureLouise Michel nel 1895 pubblicarono "Le Libertaire" in Francia). Da allora, specialmente fuori dall'America, il termine è stato associato sempre con le idee ed i movimenti anarchici. Facendo un esempio più recente, negli Usa gli anarchici fondarono nel luglio 1954, su princìpi anarcosindacalisti, la "Lega Libertaria", che durò fino al 1965.

Tutto questo per precisare il senso dell'oggeto prossimo post




permalink | inviato da kemoSabe il 19/11/2007 alle 23:12 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
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